Transizione 5.0

TRANSIZIONE 5.0



Transizione 5.0


Pronti i dettagli del nuovo piano di agevolazioni per le imprese.

Le novità emergono dalla bozza del decreto per l’attuazione del PNRR atteso a breve in Consiglio dei Ministri e forse già nel corso della riunione in programma per oggi, 26 febbraio 2024.

Il credito d’imposta spettante alle imprese sarà pari al 35 per cento fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di importante riduzione dei consumi energetici, potrà salire fino al 40 o al 45 per cento.

Queste alcune delle misure specifiche che il DL PNRR dedica alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 nell’ambito di progetti di innovazione e, in particolare, per i beni materiali e immateriali già inclusi nel Piano Transizione 4.0, con le novità relative ai requisiti del risparmio energetico.

Per avere certezze sulla struttura del piano Transizione 5.0 sarà fondamentale attendere il via libera al decreto PNRR atteso in Consiglio dei Ministri in settimana e forse già nella giornata del 26 febbraio.


Dalla bozza emergono in ogni caso dettagli importanti per le imprese che effettueranno investimenti nel biennio 2024-2025 in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Fermo restando il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell’ulteriore obiettivo della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3 per cento (5 per cento esclusivamente per i processi interessati dall’investimento), il credito d’imposta spettante sarà pari al:

  • 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.

In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:

  • al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
  • al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.


Al centro del piano Transizione 5.0 c’è quindi il risparmio energetico, che stando a quanto previsto dalla bozza di decreto in circolazione dovrà essere certificato da valutatori indipendenti, chiamati ad attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta potranno essere calcolate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto dei limiti generali.


Transizione 5.0, certificazione obbligatoria per la fruizione del credito d’imposta

Tra i dettagli che emergono in relazione alla fruizione dell’agevolazione, la bozza del decreto PNRR prevede che l’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 sarà subordinato al rilascio di un’apposita certificazione da parte del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.


L’attestazione dovrà accertare l’effettivo sostenimento delle spese documentate dalle fatture e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A dell’apposito registro e il costo sostenuto per adempiere sarà riconosciuto in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

L’approvazione del decreto PNRR sarà in ogni caso solo il primo passo per l’avvio del piano Transizione 5.0, per il quale è prevista l’emanazione di diversi decreti attuativi da parte del MIMIT e del MEF, tra cui quello relativo alla trasmissione di comunicazioni e certificazioni per l’accesso al credito d’imposta e ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito.


Non cumulabili i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti delle imprese non potrà essere cumulato, per i medesimi costi, con il bonus Transizione 4.0 già vigente.

Incumulabilità anche con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, mentre al contrario sarà possibile sommare l’agevolazione riconosciuta con altri incentivi riconosciuti per gli stessi costi, a patto che le somme complessivamente spettanti non superino il costo sostenuto.

Questi alcuni dei dettagli che saranno sottoposti al vaglio del Consiglio dei Ministri, che puntano a dare il via ai nuovi incentivi in ottica green riconosciuti alle imprese.








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